Cos'è la Mediazione
La Mediazione è una procedura per risolvere le controversie, alternativa alla giustizia ordinaria, in quanto non si deve ricorrere al tribunale.
Nella Mediazione le parti in lite giungono a una soluzione concordata fra loro e per entrambe soddisfacente (la conciliazione), grazie all'assistenza di un esperto qualificato: il Mediatore.
Quando scegliere la Mediazione
Quando le parti vogliono tentare di evitare i costi e i tempi di una causa giudiziaria e desiderano una composizione veloce della disputa.
La disputa può riguardare problemi sorti tra:
I destinatari della Mediazione
Le imprese, i consumatori, gli utenti e tutti i cittadini che sono alle prese con una controversia.
I vantaggi della Mediazione
1. Economica: i costi della conciliazione sono alquanto ridotti in rapporto a quelli previsti per la giustizia ordinaria e si riducono a poche decine di euro.
2. Rapida: la Mediazione si esaurisce in pochi incontri
3. Riservata: la conciliazione consente alle parti di comunicare in un ambiente protetto e sicuro, dove il Conciliatore garantisce l'assoluto rispetto della riservatezza delle parti.
4. Costruttiva: la Mediazione consente di mantenere o eventualmente recuperare il rapporto professionale e personale fra le parti.
5. Efficace: la Mediazione permette di risolvere la lite fra le parti, senza le complesse formalità che caratterizzano la giustizia ordinaria.
6. Conveniente: avviata la Mediazione, le parti non sono obbligate a raggiungere un accordo e nessuna decisione viene loro imposta; se l'esito del tentativo di mediazione dovesse essere negativo, le parti possono in ogni momento rivolgersi alla giustizia ordinaria.
Materie di mediazione
Da marzo 2011 la mediazione sarà obbligatoria per tutte le materie indicate all'art. 5 del Dlgs. 28/2010:
È stata prorogata a marzo 2012 l'entrata in vigore dell'obbligatorietà di esperire il tentativo di conciliazione per le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in una delle elencate materie deve preliminarmente esperire il procedimento di mediazione.
Al di fuori di tali materie, è sempre ammesso il tentativo di mediazione volontaria qualora le parti in lite decidano di avviarla autonomamente. Inoltre, il legislatore ha previsto un terzo genere di procedimento di mediazione: la c.d. mediazione delegata dal Giudice; a processo iniziato, anche in sede d'appello, il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. In tal caso, l'invito fatto dal giudice deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni; se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine entro cui dovrà concludersi il procedimento di mediazione (4 mesi) senza sospendere il processo.
L'istituto della mediazione non si applica: